CU - CERTIFICAZIONE UNICA PER I REDDITI DEL 2024
Consegna e trasmissione telematica entro il 17 marzo 2025
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 9454/2025 del 15 gennaio 2025, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2025, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al periodo d’imposta 2024, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.
Il termine per la consegna di tutte le CU sintetiche ai singoli percipienti è fissato entro il prossimo 17 marzo 2025.
Per la trasmissione telematica delle CU ordinarie all’Agenzia delle Entrate, dal periodo d’imposta 2024 i termini sono sdoppiati: entro il 17 marzo 2025 le certificazioni relative ai redditi da lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi; entro il 31 marzo 2025 le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero nel più ampio termine del 31 ottobre 2025 relativo alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2025), se certificano redditi per i quali non può essere presentata la dichiarazione precompilata (mod. 730).
Novità di quest’anno e conferme
Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2025 ci sono quelle che riguardano:
- l’obbligo generalizzato all’emissione delle fatture elettroniche, che dal 2024 ha fatto venir meno l’obbligo di certificazione delle somme erogate a professionisti autonomi forfetari e minimi non soggetti a ritenuta d’acconto (D.Lgs. 1/2024);
- il c.d. “bonus Natale” di 100 euro introdotto dall’art. 2-bis del D.L. 113/2024 in favore di lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti;
- aggiunta, nella sezione dedicata ai redditi esenti, dei nuovi impatriati, secondo la definizione dell’art. 5 D.Lgs. 209/2023, introdotta dal 1° gennaio 2024;
- per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, soggette all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali del 15%, viene recepita la nuova tassazione ai punti 671 a 673;
- nuova sezione destinata all’Inps in cui dovranno essere valorizzati i dati relativi all’assegno unico universale corrisposto a ciascun genitore per ciascun figlio, ai punti da 791 a 805.
Vengono confermate:
- le indicazioni relative alla doppia soglia di non imponibilità dei fringe benefit prevista limitatamente al periodo d’imposta 2024 dall’art. 1, co. 16-17 della L. 213/2023 e cioè 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico;
- l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
Termini di presentazione
La CU 2025 si articola in 2 diverse certificazioni:
- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il termine per la trasmissione telematica delle CU nonché per la consegna della CU sintetica al percipiente del reddito certificato, per i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, è fissato nel prossimo 16 marzo 2025 (termine che slitta al 17 in quanto il 16 cade di domenica); sempre entro il 16 marzo (17 marzo), deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle entrate, utilizzando il modello ordinario.
Per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, D.Lgs.108/2024 (che ha modificato l’articolo 4, comma 6-quinquies, D.P.R. 322/1998), dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Pertanto, in tali casi, per l’anno d’imposta 2024, il termine di trasmissione della CU 2025 è fissato al 31 marzo 2025 (in precedenza la trasmissione poteva avvenire entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770); anche tali certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono però consegnate al percipiente entro il 16 marzo (17 marzo).
Resta fissato al 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (medesimo termine di invio del modello 770/2025).
Nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato all’assistito una CU relativa ai redditi erogati nel 2024 prima del modello definitivo approvato, dovrà consegnare una nuova CU 2025 comprensiva dei dati già certificati, entro la scadenza del 16 marzo (17 marzo).
CU per lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Con il modello CU si attesta l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati, di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nell’anno 2024, nonché dei dati previdenziali e assistenziali. La stessa vale ora anche per certificare i dati relativi alle locazioni brevi.
Come in passato, l’invio telematico della CU ha finalità dichiarative e viene così meno in capo al sostituto l’obbligo di trasmissione dei dati certificati con il modello 770.
In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente è possibile sommare gli importi e compilare una sola certificazione, se le somme hanno la stessa causale o compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente. Ogni CU sarà contraddistinta da un protocollo telematico, la “chiave” della certificazione per un eventuale annullamento o invio sostitutivo nei termini.
In caso di operazioni straordinarie, che hanno comportato l’estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso percipiente, è possibile compilare più comunicazioni, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:
• la situazione riferibile direttamente al sostituto d’imposta;
• la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.
Tale distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato al percipiente la CU.
Composizione delle CU
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle Entrate è composto dai seguenti quadri:
· frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
· quadro CT contiene le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, se non già comunicate in precedenza;
· Certificazione Unica vera e propria nella quale vengono riportati, in sezioni distinte, i dati fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonchè i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
· dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
· certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
· certificazioni lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.
Unica certificazione per tutte le tipologie di reddito
La Certificazione Unica serve per attestare sia le ritenute di lavoro dipendente, sia le ritenute di lavoro autonomo (ex certificazione di cui all’art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 332).
In particolare la CU serve a certificare:
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, corrisposti ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
Ø l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del Tuir;
Ø l’ammontare complessivo delle provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. 114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973;
Ø l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del Tuir);
Ø l’ammontare complessivo dei compensi erogati a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, c. 15, L. 449/97;
Ø l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11, L. 413/91;
Ø corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto, d’opera e/o servizi svolte nell’esercizio di un’attività d’impresa, sui quali è stata operata la ritenuta del 4%;
Ø corrispettivi erogati e canoni incassati da intermediari immobiliari per le locazioni brevi (fino a 30 giorni), sulle quali è stata operata la ritenuta del 21%;
Ø le relative ritenute di acconto operate;
Ø le detrazioni effettuate;
Ø dati previdenziali ed assistenziali.
Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.
Certificazione degli utili corrisposti - CUPE
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 17 marzo 2025 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2024. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
Sono obbligati al rilascio della certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti ai percettori residenti in Italia:
§ i soggetti IRES (srl, spa, ecc.) che nel 2024 hanno corrisposto utili;
§ i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili (es. proventi da strumenti finanziari, interessi qualificati come dividendi, riserve di capitale o di utili);
§ i soggetti (comprese ditte individuali e società di persone) che nel 2024, in forza di un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale hanno corrisposto somme all’associato.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nonostante le somme siano state soggette a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire il recupero delle imposte pagate in Italia.
Il modello è stato aggiornato con le disposizioni della Legge di Bilancio 2018, che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata, con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, per i quali si applica una ritenuta del 26%. Tuttavia le disposizioni previdenti continuano ad applicarsi per le distribuzioni di utili fino all’esercizio in corso al 31/12/2017, la cui distribuzione sia stata deliberata nel periodo compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31/12/2022 (unificazione al 20% delle ritenute e imposte sostitutive sugli utili e altri proventi equiparati erogati dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 e del 26% per quelli erogati dal 1° luglio 2014 in avanti; sui dividendi di partecipazioni qualificate, detenute da persone fisiche, la quota imponibile varia dal 40%, per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31/12/2007, al 49,72% per gli utili formati successivamente e fino al 31/12/2016 e poi del 58,14% per gli utili formati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017; nei casi in cui il percettore socio sia un soggetto Ires, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la tassazione della misura del 5% dell’ammontare del dividendo).
Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate)
I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:
dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730 / Redditi PF 2025;
dal soggetto che ha corrisposto le predette somme per la compilazione del quadro SK. Infatti, i campi da 25 a 44 della certificazione corrispondono ai campi da 28 a 47 del riquadro “Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati” presente nel quadro SK del modello 770.
Non vi è alcun obbligo di certificazione per:
O gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come il caso degli utili per partecipazioni non qualificate, non in regime di impresa;
O gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nelle gestioni individuali di portafoglio.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
03/03/2025